APERTURA DI UN SINISTRO: IL PUNTO DI VISTA DELLA STRUTTURA

Premessa
Per apertura di un sinistro, in ambito civilistico, possiamo intendere qualsiasi conseguenza dannosa che sia l’esito di un atto sanitario o in generale di un trattamento sanitario (a titolo esemplificativo: una visita, un ricovero o un intervento). Sostanzialmente qualsiasi attività da cui sia derivato un danno per il paziente. Si precisa si d’ora che può essere rilevante anche l’inattività ai fini del riconoscimento di una responsabilità. Di fatti il danno potrebbe anche essere cagionato da una negligenza del sanitario che potrebbe per esempio non aver effettuato un esame (negligenza diagnostica) o non somministrato un farmaco necessario (imperizia esecutiva in forma omissiva). Altro elemento che può venire in rilievo è quello della carenza organizzativa: si pensi all’ipotesi in cui in un reparto di ostetricia non sia assicurata la presenza costante di un anestesista rianimatore.
La segnalazione iniziale da parte del paziente o dei suoi aventi causa
Tipicamente la struttura riceve una comunicazione (tramite p.e.c. o, più raramente, raccomandata) direttamente dal paziente o dal suo avvocato, nella quale viene mossa la contestazione relativa al suo operato e richiesto un ristoro per i danni cagionati. Queste comunicazioni potrebbero pervenire anche da soggetti diversi (ad esempio un’infortunistica o un tribunale per i diritti del malato), ma il mutamento del soggetto che prende effettivamente contatto non cambia la sostanza. La comunicazione potrebbe essere più o meno precisa, quindi già contenente indicazioni medico-legali ed una quantificazione specifica del danno (e.g. richiesta la somma di €. 50.000,00) oppure concludersi con una richiesta generica (e.g. si chiede il risarcimento di tutti i danni patiti dal paziente, nessuno escluso). La stessa inoltre può essere trasmessa direttamente dal paziente, dai suoi genitori (in caso di minorenne) oppure dal tutore/curatore/amministratore di sostegno in caso di soggetto privo in tutto o in parte della capacità di agire.
È opportuno che all’interno della struttura sia adottato un protocollo per la gestione dei sinistri. Il protocollo deve individuare il soggetto incaricato di vagliare le richieste che pervengono e monitorarne l’iter provvedendo ad espletare i successivi incombenti.
Le attività da svolgere ricevuta la comunicazione
Laddove la richiesta non appaia già ad una prima analisi del tutto inconferente (e.g. faccia riferimento a professionisti che non hanno mai collaborato con la struttura o non risulti che il paziente sia stato trattato) sarà cura del responsabile:
- Laddove la struttura sia assicurata prendere contatto con la compagnia per segnalare la richiesta. È necessario i termini del contratto assicurativo siano studiati e conosciuti dal responsabile di modo da evitare aperture del sinistro tardive o scorrette. In tal modo la prima istruttoria del sinistro, volta a valutare in prima analisi la sussistenza di profili di responsabilità della struttura o la presenza di eventuali sanitari coinvolti verrà sostanzialmente gestita dalla compagnia assicurativa.
- Laddove la struttura sia in autoassicurazione in prima istanza andrà valutata la fondatezza della richiesta mediante istruttoria interna nonché l’opportunità di coinvolgere eventuali sanitari. Se la struttura non ha una propria assicurazione (circostanza che è ammessa per legge), sarà quindi necessario avere almeno un proprio medico legale di riferimento che possa coadiuvare il responsabile nella valutazione iniziale del sinistro nonché un avvocato per gestire le eventuali trattive.
- Nel caso in cui la domanda pur essendo relativa per esempio ad intervento effettivamente svolto presso la struttura, ma non sia sufficientemente precisa o corredata da documentazione medico-legale a sostegno della richiesta monetaria valutare come procedere è questione di opportunità. In questo senso. Una domanda generica potrebbe essere un mero tentativo di ottenere ristoro non suffragato da effettive intenzioni di portare la vicenda in Tribunale e dunque si potrebbe riscontrare negativamente senza ulteriori approfondimenti. Diversamente, se per esempio il sanitario dovesse ammettere di aver commesso un errore esecutivo, potrebbe essere opportuno compiere comunque un’istruttoria approfondita (se del caso chiedendo una integrazione documentale al paziente) e procedere con un’offerta risarcitoria per contenere le spese. Le valutazioni vanno naturalmente compiute caso per caso.
- In ogni caso laddove risultino coinvolti dei sanitari e risulti opportuno il loro coinvolgimento bisognerà procedere all’invio della comunicazione ex art. 13 della Legge Gelli-Bianco. Questa norma prevede infatti che le strutture sanitarie e sociosanitarie debbano comunicare (con p.e.c. se il sanitario ne ha una presente sui pubblici registri o raccomandata) all’esercente la professione sanitaria l’instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro 45 giorni dalla ricezione della notifica dell’atto introduttivo allegando anche l’atto. Sempre entro 45 giorni deve essere comunicato da parte delle strutture l’avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte. Se la struttura non procede con questi avvisi non potrà esercitare l’azione di rivalsa. Spesso può essere opportuno prendere contatto l’esercente la professione sanitaria anche prima che sia stato effettivamente avviato il contezioso tanto al fine di verificare la ricostruzione dei fatti che può offrire il sanitario nonché di valutare la possibilità di coinvolgerlo nella gestione del sinistro (o meglio coinvolgere la sua compagnia assicurativa).
In via generale comunque l’esito dell’istruttoria (sia essa gestita internamente o dalla compagnia assicurativa) esiterà nel rigetto della richiesta ovvero nella formulazione di un’offerta transattiva per definire la vicenda.