Il Marchio di Certificazione: garanzia di qualità e conformità, in Italia e in Europa

Nel panorama dei marchi d’impresa esistono diverse categorie, ognuna con funzioni specifiche. Oltre al più noto marchio individuale (che identifica l’origine imprenditoriale) e al marchio collettivo (che attesta l’appartenenza a un’associazione o la conformità a un regolamento), negli ultimi anni ha acquisito particolare rilevanza il marchio di certificazione.

Questo segno distintivo, normato specificamente a livello europeo, svolge una funzione cruciale: garantire al pubblico che un prodotto o servizio rispetti specifici standard di qualità e conformità.

Ma chi può richiederlo e quali sono i rigorosi requisiti per ottenerne e mantenerne la registrazione?

La Natura del Marchio di Certificazione

La funzione essenziale del marchio di certificazione è quella di distinguere prodotti o servizi che sono stati certificati dal titolare rispetto a quelli non certificati.

A differenza del marchio d’impresa tradizionale, che identifica l’origine commerciale del bene o del servizio, il marchio di certificazione attesta la conformità a uno standard preciso.

Queste caratteristiche certificate possono riguardare:

• Il materiale utilizzato

• La modalità di fabbricazione o di prestazione del servizio

• La qualità

• La precisione o rispondenza a determinati parametri tecnici (accuratezza)

• Altre caratteristiche specifiche

È fondamentale notare che, nel sistema europeo, il marchio di certificazione non può attestare o essere idoneo a certificare la provenienza geografica dei prodotti o servizi (poiché tale funzione è espressamente esclusa dalle norme, con l’unica deroga per i marchi collettivi).

Questo meccanismo crea una dissociazione tra la titolarità del segno (l’ente certificatore) e l’uso effettivo (l’impresa che produce il bene), in quanto il marchio è destinato ad essere utilizzato da un soggetto diverso dal suo titolare, o che il titolare intende autorizzare.

La sua funzione distintiva è strettamente legata alla garanzia di queste specifiche caratteristiche.

I soggetti legittimati: l’imprescindibile requisito di indipendenza

La disciplina europea, in particolare per il Marchio di Certificazione dell’Unione Europea (MUE), stabilisce requisiti soggettivi stringenti volti a garantire l’imparzialità dell’attività di certificazione.

In Europa (Marchio di Certificazione UE)

Il Marchio di Certificazione UE può essere richiesto da qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi istituzioni, autorità e organismi di diritto pubblico.

Tuttavia, il requisito cruciale è l’indipendenza: il richiedente non deve svolgere un’attività che comporti la fornitura di prodotti o servizi della categoria che intende certificare. Questo vincolo è essenziale per assicurare l’imparzialità dell’ente certificatore e, se violato, l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) pur potendo presumere la buona fede, respingerà la domanda laddove risulti che il richiedente operi, anche “soltanto” di fatto, sul mercato di riferimento.

In Italia

Nel diritto nazionale italiano, il quadro normativo è stato storicamente più focalizzato sul Marchio Collettivo (Art. 11 CPI), il quale ha spesso assunto la funzione di garanzia o certificazione, destinato a garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati beni e servizi.

In questo contesto:

• I marchi di certificazione stranieri possono (in Italia) ottenere protezione quali marchi collettivi.

• La struttura giuridica del titolare del marchio collettivo non presenta limitazioni particolari, potendo includere associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, o anche enti pubblici come amministrazioni dello Stato, regioni, province e comuni.

Presupposti per la registrazione: la centralità del regolamento d’uso

La registrazione di un marchio di certificazione (MUE) è soggetta, oltre agli impedimenti assoluti (come la mancanza di carattere distintivo o la contrarietà all’ordine pubblico, Art. 7, par. 1, RMUE), a un requisito documentale ulteriore ed essenziale: il deposito del Regolamento d’Uso.

Il Regolamento d’Uso è parte integrante della domanda e la sua mancata presentazione comporta un’irregolarità che deve essere sanata entro due mesi.

Contenuti Obbligatori del Regolamento d’Uso

Il regolamento d’uso è tutt’altro che una mera formalità: deve anzi definire l’oggetto stesso della protezione e deve essere redatto in modo chiaro e accessibile. In particolare, deve contenere:

1.L’elenco dei prodotti o servizi coperti, che deve essere identico a quello specificato nella domanda di registrazione.

2. Le caratteristiche dei prodotti o servizi da certificare (qualità, materiale, modalità di fabbricazione/prestazione, ecc.).

3. Le condizioni per l’utilizzazione del marchio, inclusi eventuali oneri (tasse) e sanzioni per il mancato rispetto delle condizioni.

4. L’indicazione dei soggetti autorizzati all’uso del marchio.

5. Le modalità di verifica e supervisione: deve specificare come l’organismo di certificazione (il titolare) verificherà le caratteristiche e supervisionerà l’uso del marchio. Questi metodi di prova e supervisione devono essere reali ed efficaci. Il titolare non può trasferire (subappaltare) i metodi di controllo all’utilizzatore autorizzato del marchio poiché, come è intuitivo, ciò minerebbe l’imparzialità del sistema di certificazione (principio di non autocontrollo).

Mantenimento e decadenza

Il marchio di certificazione (così come tutte le tipologie di marchio) è soggetto alla possibilità di rinnovo potenzialmente all’infinito, così come al rischio di cancellazione in determinate situazioni: oltre ai casi ordinari (validi per i marchi standard), la decadenza del marchio di certificazione può sopraggiungere anche in caso di violazione della sua funzione di garanzia.

Il Divieto di Uso Decettivo

La minaccia principale alla validità di un marchio registrato è la decadenza per decettività sopravvenuta. Il marchio decade se, a seguito dell’uso che ne è stato fatto, è divenuto idoneo a indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, la qualità o la provenienza del prodotto o servizio.

Il titolare del marchio ha, quindi, una specifica responsabilità in merito alle informazioni comunicate dal segno e deve garantire la conformità dei prodotti o servizi al messaggio veicolato dal marchio.

Il rischio di decadenza per decettività si concretizza, ad esempio, se:

•Il titolare non rispetta (o meglio, non fa rispettare) gli standard qualitativi fissati nel regolamento.

• Il marchio viene utilizzato in modo ingannevole. Ad esempio, nel caso di contitolarità (e/o co-uso), se i contitolari producono beni con diversi livelli qualitativi, ciò può portare a una decadenza per decettività.

•Il marchio viene utilizzato da chi non ne ha diritto (perché in ipotesi il prodotto su cui viene apposto non è stato oggetto della verifica del titolare del marchio di certificazione) e il titolare del marchio di certificazione, pur a conoscenza della circostanza, non agisce in difesa del marchio e contro l’utilizzo abusivo.

Uso Effettivo (Effetto Conservativo)

Un altro requisito per il mantenimento del diritto di marchio è l’uso effettivo e serio del segno. La mancanza di uso per un periodo definito (solitamente cinque anni) può portare alla decadenza per non uso.

Tuttavia, l’uso del marchio di certificazione da parte dei soggetti autorizzati (gli utilizzatori) è imputato al titolare, purché tale uso avvenga sotto il suo controllo e con la sua autorizzazione, e garantisca il rispetto degli standard qualitativi. L’uso effettivo ha un effetto “conservativo” del diritto, a condizione che sia serio ed effettivo, reale e non simbolico e, soprattutto, dimostrabile (laddove venisse avviata un’azione di cancellazione per non uso l’onere della prova, dell’uso, grava sul titolare del marchio contro cui l’azione è proposta).

Nota sulla prova dell’uso: La prova dell’uso effettivo e serio di un marchio anteriore, in un contesto di contenzioso (come l’opposizione), richiede il deposito di documenti ed elementi giustificativi come cataloghi, fatture, pubblicità, e dichiarazioni scritte, che devono essere strutturate e pertinenti al caso.