APERTURA DI UN SINISTRO: IL PUNTO DI VISTA DEL SANITARIO

Premessa
Per apertura di un sinistro, in ambito civilistico, possiamo intendere qualsiasi conseguenza dannosa che sia l’esito di un atto sanitario o in generale di un trattamento sanitario (a titolo esemplificativo: una visita, un ricovero o un intervento). Sostanzialmente qualsiasi attività da cui sia derivato un danno per il paziente. Si precisa si d’ora che può essere rilevante anche l’inattività ai fini del riconoscimento di una responsabilità. Di fatti il danno potrebbe anche essere cagionato da una negligenza del sanitario che potrebbe per esempio non aver effettuato un esame (negligenza diagnostica) o non somministrato un farmaco necessario (imperizia esecutiva in forma omissiva). Veniamo ora ad analizzare i passaggi con i quali la circostanza può essere portata all’attenzione del sanitario.
Il coinvolgimento del sanitario
Sostanzialmente il sanitario può:
- Ricevere una comunicazione (tipicamente una raccomandata o una p.e.c.) direttamente dal paziente o, più spesso, dal suo avvocato nella quale gli viene mossa la contestazione relativa al suo operato e richiesto un ristoro per i danni cagionati. Queste comunicazioni potrebbero pervenire anche da soggetti diversi (ad esempio un’infortunistica o un tribunale per i diritti del malato), ma il mutamento del soggetto che prende effettivamente contatto non cambia la sostanza. La comunicazione potrebbe essere più o meno precisa, quindi già contenente indicazioni medico-legali ed una quantificazione specifica del danno (e.g. richiesta la somma di €. 50.000,00) oppure concludersi con una richiesta generica (e.g. si chiede il risarcimento di tutti i danni patiti dal paziente, nessuno escluso).
- Ricevere la comunicazione direttamente dalla struttura per cui lavora. In questo caso la comunicazione sarà, con ogni probabilità quella ex art. 13 della Legge Gelli-Bianco. Questa norma prevede infatti che le strutture sanitarie e sociosanitarie debbano comunicare (con p.e.c. o raccomandata) all’esercente la professione sanitaria l’instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro 45 giorni dalla ricezione della notifica dell’atto introduttivo allegando anche l’atto. Sempre entro 45 giorni deve essere comunicato da parte delle strutture l’avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte. Se la struttura non procede con questi avvisi non potrà esercitare l’azione di rivalsa. Sovente le strutture mandano la comunicazione anche prima che sia iniziata la vera e propria causa al fine di verificare la ricostruzione dei fatti che può offrire il sanitario e di coinvolgerlo nella gestione del sinistro.
- Ricevere direttamente l’atto introduttivo del giudizio o l’invito in mediazione. Questa ipotesi è di base più difficile che si verifichi, nel senso che tipicamente è anticipata da comunicazioni precedenti, ma non può essere del tutto esclusa considerato per esempio che il paziente potrebbe decidere di attivarsi direttamente senza prima procedere con dei solleciti informali o la struttura omettere comunicazioni prodromiche.
Si noti che è quindi una buona prassi per il sanitario monitorare la propria casella p.e.c. sì da essere sempre in grado di venire a conoscenza di eventuali comunicazioni. Questo soprattutto perché (anche allineandosi alle nuove modifiche normative) la posta elettronica certificata è uno strumento sempre più utilizzato sia in sostituzione alla tradizionale raccomandata che in alternativa alla notifica degli atti processuali a mezzo dell’ufficiale giudiziario (anzi per le notifiche è il solo metodo da utilizzare ogni volta che la p.e.c. sia inserita nei pubblici registri).
Come anticipato la vicenda è qui trattata da un punto di vista civilistico, ma è comunque doveroso sottolineare che il sanitario potrebbe anche venire a conoscenza dei fatti tramite il cd. avviso di garanzia che è invece un atto di natura penale con cui il Pubblico Ministero informa il sanitario che si stanno svolgendo delle indagini che lo coinvolgono.
Le attività da svolgere ricevuta la comunicazione
Una volta ricevuta una di queste comunicazioni per il sanitario è importante attivarsi presso la propria compagnia assicurativa per segnalare la circostanza. In merito è importante che il medico conosca bene la sua polizza perché è in quel documento che trova le indicazioni per una corretta segnalazione. La circostanza non è di poco conto perché una segnalazione fatta in maniera approssimativa o errata potrebbe comportare delle eccezioni di operatività. Altrimenti detto possono darsi casi in cui l’assicurazione a causa di una apertura di sinistro non corretta o tardiva sostenga di non poter procedere a tenere indenne il medico dalla conseguenze dannose obbligandolo con ciò a pagare di tasca propria (in tutto o in parte) i danni che potrebbero essere accertati in relazione al sinistro.
Da segnalare che le tempistiche di legge per l’apertura di un sinistro sono pari a 3 giorni, ma è ammesso che venga individuato nel contratto assicurativo un termine diverso.
Ad ogni modo versandosi in situazioni di dubbio è sempre preferibile prendere contatto con l’assicurazione che assumere un atteggiamento attendista.
Per quanto riguarda invece la necessità di contattare un legale anche in questo caso bisognerà fare riferimento alla polizza perché spesso l’assistenza dell’avvocato è ricompresa nei servizi garantiti dall’assicuratore (quindi in questo caso sarà la stessa compagnia ad indicare l’avvocato), diversamente è certamente utile coinvolgere un proprio legale di fiducia tenendo conto del fatto che, in questi casi, prima il professionista viene coinvolto più ampio è il margine di azione che ha per una miglior tutela dell’assistito.