In questo articolo viene presentata una panoramica sul testamento, sulle tipologie di testamento e sulle criticità più frequenti.
Il sistema giuridico italiano prevede diverse forme di testamento, ovvero l’atto con il quale un soggetto (denominato testatore) dispone del proprio patrimonio, o di parte di esso, per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Il testamento è un atto a contenuto principalmente patrimoniale, ma può prevedere anche disposizioni di natura non patrimoniale con rilevanza giuridica, come il riconoscimento di un figlio naturale, la designazione di un tutore, la riabilitazione dell’indegno o la nomina dell’esecutore testamentario. Esistono anche disposizioni che non hanno rilevanza giuridica, ma solo valore morale o religioso.
Il testamento è uno degli atti cosiddetti “personalissimi”, che cioè non possono essere delegati a nessun’altra persona. Inoltre, è un atto sempre revocabile dal testatore, per cui di norma un testamento successivo indica la revoca dei precedenti, e laddove la revoca non sia espressa si ha anche revoca implicita almeno per le disposizioni del testamento più recente incompatibili con quelle dei testamenti precedenti. Questo, peraltro, dimostra che l’espressione “atto di ultime volontà” racchiude il senso profondo dell’istituto non limitandosi ad un mero modo di dire.
A tutela della facoltà di revoca del testamento la legge prevede espressamente che “non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto” (art. 679 c.c.)
Le norme che disciplinano il testamento sono parte del Codice Civile, in specie gli artt.587 e seguenti.
Il Codice distingue tra testamenti ordinari e testamenti speciali:
Testamenti Ordinari
- Il testamento pubblico (per atto ricevuto da un notaio): Questo tipo di testamento è redatto dal notaio in presenza di due testimoni. Il testatore dichiara le sue volontà al notaio, che provvede a trascriverle. Il termine “pubblico” si riferisce al fatto che l’atto è redatto da un pubblico ufficiale, il notaio, e non implica la divulgazione del suo contenuto (prima della morte). Una volta sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio, il testamento è conservato tra gli atti di ultima volontà ricevuti dal notaio e, successivamente (laddove il notaio dovesse andare in pensione prima della morte del testatore e quindi dell’apertura del testamento), presso l’Archivio Notarile. Non appena il notaio viene a conoscenza della morte del testatore, comunica l’esistenza del testamento agli eredi e ai legatari di cui conosce il domicilio o la residenza e provvede alla sua pubblicazione mediante la redazione di un verbale. Il testamento pubblico ha lo stesso valore giuridico di un testamento olografo e può essere da questo revocato.
- Il testamento olografo (per mano dello stesso testatore): Il testamento olografo è redatto interamente di pugno dal testatore. Per essere valido, deve essere scritto, datato e sottoscritto integralmente a mano dal testatore. Non è ammesso l’uso di strumenti meccanici o elettronici, né la scrittura da parte di terzi, nemmeno sotto dettatura. Non ci sono requisiti specifici per il supporto cartaceo. Un testamento olografo successivo può revocare un precedente testamento pubblico, anche senza una revoca espressa, qualora le disposizioni siano incompatibili. È comunque opportuno inserire una dichiarazione espressa di revoca per evitare incertezze interpretative. Dopo la morte del testatore, chiunque sia in possesso di un testamento olografo ha l’obbligo di presentarlo ad un notaio per la pubblicazione. La pubblicazione avviene mediante la redazione di un verbale in forma di atto pubblico, previa presentazione di un estratto dell’atto di morte. Chiunque creda di avervi interesse può ricorrere al Tribunale per fissare un termine per la pubblicazione. La mancata consegna del testamento olografo al notaio o, peggio, la sua distruzione o occultamento determina responsabilità penali e relative sanzioni, mentre a livello civile può comportare anche l’esclusione dalla successione per indegnità. È possibile depositare fiduciariamente un testamento olografo presso un soggetto di fiducia, pratica che spesso sostituisce il meno utilizzato testamento segreto.
- Il testamento segreto (in parte atto del testatore e in parte del notaio): Questo tipo di testamento rappresenta una combinazione tra testamento olografo e testamento pubblico: può essere scritto dal testatore o da terzi, anche con mezzi meccanici, nel qual caso però deve essere sottoscritto in ogni mezzo foglio dal testatore. Il documento contenente le disposizioni deve essere sigillata con un sigillo sì che non si possa aprire o sostituire senza che il fatto sia evidente e va consegnato ad un notaio, il quale redige un verbale di ricevimento dell’involucro. Sebbene offra il vantaggio della riservatezza sul contenuto e della conservazione sicura, è scarsamente utilizzato e generalmente sostituito dal deposito fiduciario del testamento olografo. Come gli altri testamenti, ha lo stesso valore e può essere revocato da un testamento olografo. Dopo la morte, il notaio procede alla pubblicazione con modalità simili a quelle del testamento olografo.
È importante precisare che la legge non consente il testamento orale: la volontà testamentaria, per essere valida, deve essere espressa in una delle forme previste dalla legge. Dichiarazioni in letto di morte o confessioni a persone di fiducia non hanno valore testamentario.
Testamenti Speciali
La legge prevede anche tipologie di testamenti espressamente definiti “speciali”, che hanno scarsa applicazione pratica. Questi includono il testamento in luogo di malattia contagiosa, calamità pubbliche o infortuni, il testamento a bordo di nave o aeromobile, e il testamento di militari e assimilati.
Contenuto Atipico del Testamento
Come accennato, i contenuti del testamento non sono necessariamente limitati alle sole disposizioni patrimoniali attributive di eredità o legato. Con il testamento, infatti, si possono regolare non solo interessi patrimoniali, ma anche tutti gli interessi non patrimoniali, anche oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
Un classico esempio di disposizione testamentaria a carattere non patrimoniale è il riconoscimento di un figlio. In quest’eventualità vi sono anche effetti patrimoniali necessari poichè i figli hanno diritto ad una quota riservata dell’eredità, pertanto il riconoscimento di un figlio determina un ricalcolo delle quote di legittima.
Inoltre non sono infrequenti disposizioni che prevedono il riconoscimento di un debito del de cuius verso un erede o verso terzi, così come anche la remissione di un debito, cioè la rinuncia ad un credito vantato dal de cuius.
Impugnazione del Testamento
Sia il testamento pubblico che quello olografo possono essere impugnati. Il motivo dell’impugnazione determina chi può agire e entro quali termini:
- Nullità: In caso di mancanza di elementi essenziali come l’autografia o la sottoscrizione nel testamento olografo, chiunque vi abbia interesse può impugnare il testamento, e la nullità può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice. L’azione è imprescrittibile. D’altra parte un testamento nullo può anche essere convalidato dalle parti interessate, attraverso un apposito contratto oppure con una convalida implicita, ovvero con atti concludenti, incompatibili con l’esercizio dell’azione di nullità, che diano esecuzione alla volontà testamentaria.
- Annullabilità: In caso di vizi meno gravi, come la mancanza della data nel testamento olografo o la presenza di errore, violenza o dolo, solo chi ha interesse (ad esempio, l’erede escluso) può agire entro 5 anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie o da quando si è avuta notizia del vizio.
Un discorso a sé va fatto invece per il testamento che sia o risulti essere lesivo dei diritti dei legittimari: il caso classico prevede che il testatore escluda espressamente uno dei figli, il che, salvo i casi di indegnità, non è ammesso. In questi casi, tuttavia, non sarà necessario impugnare il testamento ma il codice prevede azioni ad hoc:
- azione per il riconoscimento della qualità di erede nel caso di pretermissione (ovvero di completa esclusione, come nell’esempio qui sopra);
- azione di riduzione delle disposizioni lesiva della quota di riserva e conseguente reintegrazione della legittima (nel caso in cui l’erede legittimario abbia ricevuto meno di quanto spettantegli secondo le disposizioni del codice).
redazione del testamento olografo
Per procedere alla redazione autonoma del testamento olografo ricorda che:
- Il testamento è un atto personalissimo per la cui validità è necessaria la materiale redazione (esclusiva nel caso del testamento olografo) del testatore e la sottoscrizione deve essere apposta in calce (cioè alla fine del testo): eventuali post scriptum potrebbero validamente essere contestati e dichiarati nulli).
- È nullo il testamento congiuntivo fatto da più persone: ogni foglio dovrebbe contenere il testamento di una sola persona.
- Il testamento è sempre revocabile: sono nulli i patti con cui il testatore si obbliga a non modificare il testamento o a disporre in favore di specifiche persone.
- Al coniuge spettano di diritto il diritto di abitazione sulla residenza familiare e il diritto d’uso dei mobili che la arredano, senza necessità di menzione nel testamento.
- Le disposizioni relative a funerali e sepoltura (es. cremazione) è preferibile siano inserite in un documento separato, redatto con le stesse modalità del testamento olografo e consegnato ad una persona di fiducia o ai propri cari, dal momento che il testamento viene pubblicato successivamente alle esequie.
- Allo stesso modo, le disposizioni sulla donazione degli organi non dovrebbero essere nel testamento per la tardiva leggibilità. Laddove di interesse per il testatore è quindi utile redigere (e depositare) un cd. testamento biologico in cui esprimere tali preferenze.
In conclusione
Il testamento è un atto centrale, benchè non indispensabile, nel procedimento di successione mortis causa, è un atto personalissimo, revocabile in ogni momento, che può essere redatto di pugno dal testatore osservando le formalità qui descritte. Il testatore è libero di disporre come meglio ritiene delle proprie sostanze, fermi i diritti dei legittimari che, laddove violati dalle disposizioni di ultima volontà, possono sempre essere tutelati in giudizio.
🇪🇺Stato aggiornato richiedibilità voucher SME Fund
Puoi ancora presentare domanda per il voucher 4 (varietà vegetali comunitarie).
Informazioni tratte dal portale EUIPO e aggiornate al 30/08/2025 alle h. 15.51
Blocco registrato e funzionante – Versione 6.1 con editor personalizzato
Nell’attuale panorama economico, dinamico e altamente competitivo, la protezione del brand, e della proprietà intellettuale in genere, non è più un’opzione, ma un’esigenza strategica per ogni impresa che miri a crescere e affermarsi sul mercato. Tuttavia, i costi associati alla registrazione di marchi e disegni possono rappresentare un ostacolo, specialmente per le realtà imprenditoriali di dimensioni più contenute.
Alla luce di queste considerazioni, in un’ottica di crescita del valore delle PMI e per incentivarne la competitività, l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) ha rinnovato anche per il 2025 l’iniziativa “Ideas Powered for Business – SME Fund”, un programma di sovvenzioni pensato specificamente per le Piccole e Medie Imprese (PMI).
Questo articolo si propone come una guida illustrativa del bando, con un focus specifico sul voucher per marchi e disegni. In particolare, viene presentata di seguito un’analisi dettagliata che integra e approfondisce le informazioni disponibili online e sul sito ufficiale dell’EUIPO illustrando i seguenti punti salienti:
- Cos’è Ideas Powered for Business
- A chi si rivolge SME Fund
- Come funziona il sistema dei rimborsi
- Quali passi seguire per presentare la domanda
Cos’è il Fondo PMI “Ideas Powered for Business” 2025?
Il Fondo PMI è un’iniziativa della Commissione Europea, attuata dall’EUIPO, che mira a rendere più accessibile la protezione della proprietà industriale. Non si tratta di un finanziamento diretto, ma di un sistema di rimborso parziale delle spese sostenute dalle PMI per la tutela dei propri asset intangibili.
Lo strumento operativo è il voucher: un buono elettronico che, una volta ottenuto, dà diritto a richiedere il rimborso di una percentuale significativa delle tasse di registrazione. L’obiettivo è duplice: incentivare le imprese a proteggere legalmente le proprie creazioni e aumentarne la competitività sia a livello nazionale che internazionale.
I Voucher Disponibili: Focus su Marchi e Disegni
Il bando 2025 prevede diversi tipi di voucher, ma quello di maggiore interesse per la stragrande maggioranza delle piccole e medie imprese è senza dubbio quello dedicato a marchi, disegni e modelli.
- Cosa comprende: Il voucher permette di ottenere un rimborso sulle tasse per la registrazione di marchi, disegni e modelli.
- Livello di Protezione: La copertura è ampia e include depositi a livello nazionale (presso i singoli Uffici nazionali, come l’UIBM in Italia), regionale, a livello di Unione Europea (i cosiddetti EUTM – European Union Trade Mark) e internazionale (attraverso l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale – OMPI).
- Percentuale di Rimborso:
- 75% per le tasse di registrazione di marchi e disegni registrati a livello nazionale, e dell’Unione Europea.
- 50% per le tasse di base relative a domande di marchio e disegno internazionali.
- Massimale del Voucher: L’importo massimo rimborsabile per impresa per questa categoria di attività è di 700 EUR.
È importante sottolineare che esistono anche altri voucher, come quello per le privative comunitarie per ritrovati vegetali (con un massimale di 1.500 EUR) e per il servizio di pre-diagnosi della PI (IP Scan). Quest’ultimo, tuttavia, dipende dalla partecipazione degli Uffici di Proprietà Industriale dei singoli Paesi e, allo stato attuale, non è fruibile per le PMI con sede in Italia.
Chi Può Accedere al Bando? I Requisiti per le PMI
L’accesso al fondo è riservato alle Piccole e Medie Imprese che, secondo la definizione ufficiale fornita dalla Commissione Europea, sono:
- Media impresa: Occupa meno di 250 persone e ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro OPPURE un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di Euro.
- Piccola impresa: Occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro.
- Microimpresa: Occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.
Un punto fondamentale da evidenziare è che anche le ditte individuali, i liberi professionisti e i lavoratori autonomi sono considerati a tutti gli effetti microimprese ai fini del presente bando e possono, quindi, beneficiare pienamente dell’agevolazione.
La Procedura: Come Richiedere e Utilizzare il Voucher in 5 Passi
Il processo per ottenere il rimborso è strutturato in modo chiaro e interamente digitale. Ecco i passaggi fondamentali:
1. Preparazione dei Documenti:
Prima di iniziare, è necessario avere a portata di mano:
- Una visura camerale aggiornata della propria impresa.
- Il certificato di attribuzione del codice fiscale e/o della partita IVA o un documento equivalente.
- Un estratto conto bancario (o documento equivalente comunque su carta intestata dell’Istituto di credito presso il quale è acceso il rapporto bancario intestato al soggetto richiedente) che attesti l’intestazione del conto corrente all’impresa richiedente e il codice IBAN.
2. Presentazione della Domanda di Sovvenzione:
La domanda si presenta online, attraverso l’account dedicato sul portale dedicato dell’EUIPO SME Fund. È possibile procedere in autonomia o con l’ausilio di un rappresentante professionale (ad esempio, un avvocato esperto in proprietà intellettuale o un consulente marchi).
3. Ricezione della Notifica e del Voucher:
L’EUIPO valuta la domanda e, in caso di esito positivo, invia una notifica di concessione della sovvenzione e il relativo voucher, solitamente nell’arco di qualche settimana, in caso di necessità l’Ufficio richiede chiarimenti o integrazioni documentali via email.
È fondamentale sottolineare che solo le domande di registrazione di marchio o disegno presentate dopo aver ricevuto la notifica di concessione del voucher sono ammissibili al rimborso.
4. Attivazione e Utilizzo Strategico del Voucher:
Questo è il passaggio cruciale. Il voucher prevede un cd. “periodo di attivazione” di un mese dalla data di emissione, estendibile per un altro mese. Entro questo termine è necessario utilizzare il voucher inviando la (prima) richiesta di rimborso, in alternativa il voucher scade e non può più essere utilizzato né il medesimo richiedente può ottenerne un altro per l’anno in corso.
Pertanto, la strategia consigliata consiste nel procedere parallelamente: mentre si attende l’esito della domanda per il voucher, è opportuno avviare l’analisi di proteggibilità del marchio o del design che si intende registrare [link a focus proteggibilità].
5. Richiesta di Rimborso:
Una volta ottenuto il voucher, si può procedere con il deposito della domanda di registrazione del marchio o disegno prescelto e al pagamento delle relative tasse. Successivamente, sempre tramite il portale dedicato SME Fund, si compilerà la richiesta di rimborso allegando la documentazione necessaria. L’importo spettante verrà liquidato tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente indicato in fase di domanda.
Analisi Strategica: Perché e Quando Conviene Agire?
Budget Limitato: La dotazione economica stanziata per il bando, sebbene consistente (circa 18 milioni di Euro per il 2025), è predeterminata e viene assegnata secondo il principio del “primo arrivato, primo servito” (first-come, first-served). È quindi fondamentale presentare la domanda il prima possibile per non rischiare l’esaurimento dei fondi.
Un Esempio Pratico di Risparmio:
Consideriamo il costo per la registrazione di un marchio dell’Unione Europea (EUTM) per una classe di prodotti/servizi, che ammonta a 850 EUR.
- Tassa di registrazione: 850 €
- Rimborso ottenibile (75%): 637,50 €
- Costo finale per l’impresa: 212,50 € – pari al 75% del costo vivo
Da sottolineare che il voucher può essere utilizzato per il rimborso delle tasse di registrazione del marchio, tutte le altre voci di costo saranno escluse: ad esempio, i costi di consulenza professionale per la ricerca di anteriorità e per il deposito non rientrano tra le attività coperte dal voucher.
Ma vi è di più:
Consideriamo il costo minimo per il deposito online e senza rappresentante di una domanda di registrazione di marchio Italiano, per una classe di prodotti/servizi, che ammonta ad €.149,00:
- Tassa di registrazione: 101 €
- Imposta di bollo: 48€
- Rimborso ottenibile (75% solo sulla tassa di registrazione): 75,75 €
- Costo finale per l’impresa: 73,25 € – pari al 49,16% del costo vivo
Pertanto, se si intende registrare un solo marchio è consigliabile valutare primariamente la registrazione a livello europeo.
Laddove quindi il risparmio è evidente, sarà utile elaborare una strategia di registrazione che contemperi il budget disponibile con l’obbiettivo che si intende perseguire: il voucher da 700€ può essere quasi interamente utilizzato con il deposito di un singolo marchio europeo, oppure può essere sfruttato per il rimborso di circa la metà dei costi di registrazione di diversi depositi di marchi nazionali.
Conclusione: Un’Opportunità da non Perdere per la Crescita
Il bando Ideas Powered for Business SME Fund 2025 rappresenta un’occasione concreta e di grande valore per tutte le piccole e medie imprese, i professionisti e le startup che intendono investire nel proprio futuro proteggendo i loro asset intangibili. La possibilità di ridurre del 75% i costi di registrazione di marchi e disegni abbassa notevolmente la barriera all’ingresso per la tutela della proprietà intellettuale, trasformando un costo significativo in un investimento strategico accessibile. Da sottolineare, infine, che possono partecipare all’iniziativa anche i soggetti che hanno ottenuto il voucher gli anni precedenti!
Data la natura a sportello dei fondi, il consiglio è di non attendere. Se state pensando di proteggere il vostro brand, lanciare un nuovo prodotto con un design unico o espandere la vostra tutela a livello europeo, questo è il momento giusto per agire, sfruttando al massimo questa agevolazione.
La successione a causa di morte è il procedimento giuridico attraverso il quale il patrimonio di una persona deceduta viene trasmesso ai suoi eredi. In Italia, il diritto civile disciplina questo delicato momento attraverso norme che stabiliscono regole e procedure specifiche. Questo articolo introduce le principali caratteristiche della successione ereditaria nel contesto del diritto civile italiano.
Tipologie e modalità della successione
Innanzitutto, è fondamentale sottolineare che la successione ereditaria può avvenire:
1) secondo le disposizioni di ultima volontà racchiuse in un testamento, e sarà dunque una successione testamentaria, regolata dalla volontà del de cuius e dalle relative norme del codice civile;
2) mentre in assenza di testamento si avrà una successione legittima, cioè regolata dalla legge.
Nel caso di successione testamentaria, il defunto ha predisposto un atto scritto, il testamento, nel quale ha espresso le proprie ultime volontà, tipicamente in ordine alla distribuzione del proprio patrimonio, ma non solo.
Nel caso in cui non vi sia testamento, la successione è definita “legittima”, o intestata (dall’espressione latina ab intestato, ovvero senza testamento) ed è quindi la legge (in particolare il codice civile) che stabilisce chi sono i chiamati all’eredità e come il patrimonio debba essere tra loro ripartito.
I soggetti della successione
I soggetti principali coinvolti in una successione ereditaria sono, appunto, i chiamati all’eredità ovvero i soggetti, persone fisiche o giuridiche, individuati dal testamento e/o dalla legge a succedere al defunto.
I chiamati all’eredità e gli eredi
È importante distinguere la figura del chiamato all’eredità da quella dell’erede propriamente detto: in sostanza il chiamato è il soggetto nominato nel testamento (laddove ci sia il testamento) o individuato dalle norme del codice civile in tema di successione, a cui è destinata una quota (o in determinati casi l’intero) del patrimonio della persona defunta. Il chiamato all’eredità non diventa erede automaticamente ma ad esito di una dichiarazione espressa o di alcuni comportamenti, e questo in ossequio al principio generale per cui ciascuno è libero di determinare le modifiche della propria sfera giuridica: il chiamato all’eredità è cioè libero di accettare o di rinunciare all’eredità.
(qui trovi approfondimenti su accettazione tacita, espressa, beneficiata e rinuncia)
Gli eredi legittimi e gli eredi testamentari
Un’altra distinzione determinata dalla presenza o meno di un testamento si ha tra:
- eredi legittimi, cioè i soggetti cui la legge prevede che venga destinato il patrimonio del defunto, anche in assenza di disposizioni di ultima volontà e sono parenti stretti del defunto (coniuge, figli, genitori), o
- eredi testamentari, designati espressamente dal de cuius nel testamento. Nel caso in cui non ci siano eredi testamentari o legittimi, il patrimonio ereditario può essere devoluto allo Stato.
Gli eredi legittimi (cioè previsti dalla legge) sono i parenti sino al sesto grado, fermo il principio per cui il grado di parentela più prossimo esclude quello più remoto, per cui laddove ci siano figli sono loro a succedere nel patrimonio del proprio genitore escludendo (per esempio) i propri figli (nipoti del genitore defunto).
Mentre gli eredi testamentari sono i soggetti fisici o giuridici (perchè anche le società o più di frequente le fondazioni e gli enti benefici possono essere designati quali eredi) indicati dal testatore come beneficiari di una quota ereditaria, o in alcuni casi dell’intera eredità.
Un equivoco comune: la differenza tra eredi legittimi ed eredi legittimari
Il diritto civile italiano riconosce il principio della “riserva di legittima”, il quale assicura che una parte del patrimonio ereditario sia riservata agli eredi che vengono denominati legittimari. La quota di legittima varia a seconda della composizione della famiglia del defunto, ma generalmente è destinata a coniuge e figli. Questo significa che il testatore non può disporre liberamente della totalità del suo patrimonio, ma deve rispettare la quota di legittima spettante ai soggetti individuati dalla legge come legittimari.
Come si ereditano i beni del defunto?
Un aspetto cruciale della successione ereditaria è la dichiarazione di successione. Questa dichiarazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, di norma entro 12 mesi dalla data del decesso del de cuius. La dichiarazione di successione include informazioni dettagliate sul patrimonio del defunto, sugli eredi e sulle eventuali disposizioni testamentarie.
Va notato che nel corso degli anni sono state apportate diverse modifiche al quadro normativo della successione ereditaria in Italia. Le riforme hanno mirato a semplificare le procedure e a garantire una distribuzione equa del patrimonio, anche in considerazione delle nuove dinamiche familiari e sociali.
In conclusione, la successione ereditaria nel diritto civile italiano è un processo complesso (cioè composto di diversi passaggi formali) e piuttosto regolamentato. La presenza o l’assenza di un testamento, la tipologia di eredi e la riserva di legittima sono elementi determinanti per stabilire come il patrimonio di una persona defunta sarà distribuito. La dichiarazione di successione rappresenta un passo essenziale per formalizzare questo processo, assicurando l’effettività della successione ereditaria.
I marchi sono segni distintivi che contraddistinguono i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre. La loro funzione principale è quella di identificare l’origine imprenditoriale dei beni o servizi, consentendo ai consumatori di distinguere facilmente tra i diversi beni e servizi offerti sul mercato.
Importanza della Registrazione di un Marchio
La registrazione di un marchio conferisce al titolare un diritto esclusivo sull’uso del segno distintivo per i prodotti o servizi specificati nella registrazione. Questo diritto esclusivo consente al titolare di impedire a terzi non autorizzati di utilizzare marchi identici o simili che possano creare confusione nel pubblico.
La registrazione offre diversi vantaggi:
- Esclusività: Il titolare del marchio registrato ha il diritto esclusivo di utilizzare il marchio per i prodotti o servizi specificati nella registrazione.
- Valore patrimoniale: Un marchio registrato può diventare un asset prezioso per l’impresa, aumentando il suo valore e la sua reputazione.
- Protezione legale: La registrazione fornisce una base legale solida per far valere i propri diritti di marchio in caso di contraffazione o uso non autorizzato.
- Licensing e franchising: La registrazione facilita la concessione di licenze d’uso del marchio a terzi, generando ulteriori entrate per l’impresa.
La registrazione del marchio è un fatto costitutivo del diritto.
In passato, la registrazione non era sufficiente per l’acquisizione definitiva del diritto, ma necessitava di un uso corrispondente. Oggi, la registrazione conferisce il diritto, mentre l’uso effettivo è necessario per la conservazione del diritto.
Rilevanza dei Marchi nel commercio
I marchi svolgono un ruolo fondamentale nel commercio moderno:
- Differenziazione dei prodotti: I marchi consentono alle imprese di differenziare i propri prodotti o servizi dalla concorrenza, creando un’identità distintiva nel mercato.
- Comunicazione con i consumatori: I marchi servono a comunicare ai consumatori informazioni sull’origine del prodotto e/o del servizio, con l’obbiettivo di operare un collegamento tra marchio e qualità e caratteristiche dei prodotti o servizi, e così influenzando le decisioni di acquisto.
- Fidelizzazione dei clienti: I marchi contribuiscono a creare un rapporto di fiducia tra l’impresa e i consumatori, favorendo la fidelizzazione e la ripetizione degli acquisti.
- Riduzione dei costi di ricerca: La presenza di un marchio riduce i costi di ricerca per l’acquirente, permettendo di individuare facilmente i prodotti desiderati e di evitare quelli indesiderati.
Principali Tipologie di Marchio
Esistono diverse tipologie di marchio:
- Marchi denominativi: Costituiti da parole, lettere o numeri, comunque rappresentati.
- Marchi figurativi: Costituiti da immagini, loghi o disegni ed eventualmente parole, lettere e numeri in una precisa rappresentazione grafica.
- Marchi di forma: Costituiti dalla forma tridimensionale del prodotto o del suo confezionamento.
- Marchi di colore: Costituiti da uno o più colori specifici.
- Marchi sonori: Costituiti da suoni o melodie.
- Marchi collettivi: Utilizzati da un’associazione di produttori o fornitori di servizi per contraddistinguere i prodotti o servizi dei suoi membri.
- Marchi collettivi geografici: Identificano prodotti provenienti da una specifica area geografica e sono utilizzati da un’associazione di produttori.
- Marchi di certificazione: Attestano che i prodotti o servizi soddisfano determinati standard di qualità o sicurezza.
Il Principio di Territorialità
Il principio di territorialità è un concetto fondamentale nel diritto dei marchi. Esso implica che i diritti di marchio sono validi solo nel territorio dello Stato o della regione in cui sono stati registrati. Ciò significa che un marchio registrato in Italia è protetto solo in Italia, e non in altri Paesi.
Eccezioni al Principio di Territorialità a Livello Europeo
A livello europeo, sono state introdotte delle eccezioni al principio di territorialità:
- Marchio dell’Unione Europea (MUE): Il MUE, precedentemente noto come marchio comunitario, ha effetti unitari in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. Ciò significa che un’unica registrazione conferisce protezione in tutti i paesi dell’UE.
- Registrazione internazionale: Attraverso il sistema di Madrid, è possibile ottenere la protezione di un marchio già registrato, poniamo in Italia, in altri Paesi, designando tali Paesi nella domanda di registrazione internazionale.
Importanza di Scegliere il Livello di Registrazione Appropriato
La scelta del livello di registrazione appropriato dipende dalle esigenze e dagli obiettivi dell’impresa:
- Registrazione nazionale: È sufficiente se l’attività dell’impresa è limitata al territorio italiano.
- Registrazione europea: È consigliabile se l’impresa opera o intende operare in diversi Paesi dell’Unione Europea. Il marchio dell’Unione Europea (MUE) offre una protezione uniforme in tutti gli Stati Membri dell’UE attraverso un’unica domanda e un’unica procedura di registrazione.
- Registrazione internazionale: È necessaria se l’impresa intende esportare i propri prodotti o servizi in paesi al di fuori dell’Unione Europea. Il sistema di Madrid consente di estendere la protezione del marchio a numerosi Paesi designandoli nella domanda di registrazione internazionale.
Conclusioni
La registrazione di un marchio è un investimento strategico per le imprese che desiderano proteggere il proprio brand, differenziarsi dalla concorrenza e costruire un rapporto di fiducia con i consumatori. La scelta del livello di registrazione appropriato dipende dalle esigenze e dagli obiettivi dell’impresa, tenendo conto del principio di territorialità e delle eccezioni introdotte a livello europeo e internazionale.