Il consenso informato in ambito medico

Premessa

Per consenso informato in ambito medico si intende il processo attraverso il quale il sanitario (principalmente il medico) conduce il paziente a ricevere il trattamento sanitario. Sostanzialmente è un percorso articolato in tre tappe consequenziali:

Troppo spesso, nella prassi operativa, non viene dato il necessario rilievo a questo momento che risulta invece fondamentale per garantire al persona assistita la facoltà di scegliere in maniera consapevole.

Le caratteristiche del consenso

Secondo il Codice di Deontologica medica “la relazione tra medico e paziente è costituita sulla libertà di scelta e sull’individuazione e condivisione delle rispettive autonomie e responsabilità. Il medico nella relazione persegue l’alleanza di cura fondata sulla reciproca fiducia e sul mutuo rispetto dei valori e dei diritti e su un’informazione comprensibile e completa, considerando il tempo della comunicazione quale tempo di cura”. Interessante notare che la rubrica del relativo articolo fa riferimento alla “relazione di cura”. Questa è la chiave di lettura fondamentale per comprendere il contenuto del dovere di informazione. L’atto medico non deve essere una scelta unilaterale del professionista, ma va inserito all’interno della relazione sviluppata con il paziente, che deve necessariamente essere coinvolto nel processo decisionale e reso consapevole dei rischi e dei benefici che possono derivare dalla scelta di sottoporsi (o rifiutare) l’intervento diagnostico o terapeutico. La legge e la giurisprudenza nel tempo hanno portato esattamente l’attenzione su questo punto, valorizzando progressivamente il rapporto di fiducia tra medico e paziente. Il consenso deve rispondere ad una serie di requisiti e quindi deve essere:

  1. Informato. L’informazione deve essere resa “su misura” e quindi parametrata alle specificità della persona, tenendo conto del suo livello culturale, delle sue capacità linguistiche e dell’età. Deve essere comprensibile. Inoltre deve corrispondere al vero ed essere fondata su fonti scientifiche nonché completa. Con ciò si intende che non devono essere create false aspettative ed il medico deve precisare in maniera esauriente le tempistiche, le modalità operative, i fattori di rischio, le conseguenze e le alternative possibili. Al paziente deve anche essere comunicato che può delegare un altro soggetto alla ricezione delle informazioni mediante atto scritto.  
  1. Consapevole. Il consenso può essere validamente acquisito solo da una persona giuridicamente capace di intendere e volere.
  2. Personale. Con ciò si intende che è il soggetto che sarà sottoposto all’atto medico è, di norma, l’unico legittimato ad esprimere il consenso. Vi sono comunque dei casi particolari in cui è possibile che il consenso possa essere prestato da un soggetto terzo quali per esempio i minori d’età o le persone sottoposte ad amministrazione di sostegno.
  3. Manifesto, specifico e attuale. Quindi il consenso deve essere palese, risultare da un dato certo e riguardare un preciso atto medico. Inoltre non deve passare troppo tempo tra il momento in cui è dichiarato il consenso ed il compimento dell’atto medico. Questo perché può ipotizzarsi che, con il passare del tempo, la scelta compiuta possa essere posta in dubbio.
  4. Revocabile. Il consenso può sempre essere revocato anche a pochi istanti dal compimento dell’atto medico. Inoltre non può essere alterato da errori, menzogne, pressioni psicologiche o costrizioni.
  5. Razionale. Questa caratteristica riguarda invece la sfera dell’emotività. È comprensibile che un paziente che abbia appena ad esempio ricevuto una notizia grave per la sua salute faccia fatica a rendere un consenso ragionato. Bisogna quindi che il medico moduli la comunicazione tenendo conto della sensibilità del paziente per consentirgli di ragionare lucidamente sul trattamento sanitario e poter quindi compiere una scelta quanto più possibile logica e razionale. 

Tutte queste caratteristiche descrivono un consenso informato validamente raccolto e rispettoso del diritto all’autodeterminazione del paziente. Si tenga presente che l’omessa o superficiale raccolta del consenso può creare un danno al paziente e dunque essere fonte di una richiesta risarcitoria anche in assenza di danni alla salute.

Dal punto di vista pratico

Operativamente la legge n. 219/2017 descrive le modalità di raccolta del consenso. La normativa così statuisce: “Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

Le medesime forme vanno applicate anche nel caso di rifiuto dell’accertamento diagnostico o del trattamento sanitario.  Dunque anche la dichiarazione di dissenso deve essere sempre documentata.

Pertanto è la legge stessa a stabilire la necessità che il consenso (o il dissenso) debbano essere espressi in forma scritta. Si noti tuttavia che l’utilizzo di questa modalità non è di per sé sufficiente a salvaguardare il sanitario da eventuali responsabilità in merito. Ogni sanitario avrà probabilmente ben presente il modulo che sottopone alla firma del proprio paziente, ma deve altresì essere consapevole del fatto che l’uso del prestampato, di per sé solo considerato, non è idoneo ad evitare una richiesta risarcitoria. Infatti la firma deve necessariamente essere accompagnata da un necessario confronto con i paziente che tenga conto di tutte le caratteristiche già indicate e finalizzata a rendere la sottoscrizione consapevole. Dal lato del paziente invece è sempre da tenere presente che l’apposizione della firma costituisce un principio di prova di una valida raccolta del consenso pertanto è bene, nel caso in cui la situazione non sia chiara, chiedere sempre le opportune delucidazioni prima di procedere.