Il testamento

In questo articolo viene presentata una panoramica sul testamento, sulle tipologie di testamento e sulle criticità più frequenti.

Il sistema giuridico italiano prevede diverse forme di testamento, ovvero l’atto con il quale un soggetto (denominato testatore) dispone del proprio patrimonio, o di parte di esso, per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Il testamento è un atto a contenuto principalmente patrimoniale, ma può prevedere anche disposizioni di natura non patrimoniale con rilevanza giuridica, come il riconoscimento di un figlio naturale, la designazione di un tutore, la riabilitazione dell’indegno o la nomina dell’esecutore testamentario. Esistono anche disposizioni che non hanno rilevanza giuridica, ma solo valore morale o religioso.

Il testamento è uno degli atti cosiddetti “personalissimi”, che cioè non possono essere delegati a nessun’altra persona. Inoltre, è un atto sempre revocabile dal testatore, per cui di norma un testamento successivo indica la revoca dei precedenti, e laddove la revoca non sia espressa si ha anche revoca implicita almeno per le disposizioni del testamento più recente incompatibili con quelle dei testamenti precedenti. Questo, peraltro, dimostra che l’espressione “atto di ultime volontà” racchiude il senso profondo dell’istituto non limitandosi ad un mero modo di dire.

A tutela della facoltà di revoca del testamento la legge prevede espressamente che “non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto” (art. 679 c.c.)

Le norme che disciplinano il testamento sono parte del Codice Civile, in specie gli artt.587 e seguenti.

Il Codice distingue tra testamenti ordinari e testamenti speciali:

Testamenti Ordinari

È importante precisare che la legge non consente il testamento orale: la volontà testamentaria, per essere valida, deve essere espressa in una delle forme previste dalla legge. Dichiarazioni in letto di morte o confessioni a persone di fiducia non hanno valore testamentario.

Testamenti Speciali

La legge prevede anche tipologie di testamenti espressamente definiti “speciali”, che hanno scarsa applicazione pratica. Questi includono il testamento in luogo di malattia contagiosa, calamità pubbliche o infortuni, il testamento a bordo di nave o aeromobile, e il testamento di militari e assimilati.

Contenuto Atipico del Testamento

Come accennato, i contenuti del testamento non sono necessariamente limitati alle sole disposizioni patrimoniali attributive di eredità o legato. Con il testamento, infatti, si possono regolare non solo interessi patrimoniali, ma anche tutti gli interessi non patrimoniali, anche oltre i casi espressamente previsti dalla legge.

Un classico esempio di disposizione testamentaria a carattere non patrimoniale è il riconoscimento di un figlio. In quest’eventualità vi sono anche effetti patrimoniali necessari poichè i figli hanno diritto ad una quota riservata dell’eredità, pertanto il riconoscimento di un figlio determina un ricalcolo delle quote di legittima.

Inoltre non sono infrequenti disposizioni che prevedono il riconoscimento di un debito del de cuius verso un erede o verso terzi, così come anche la remissione di un debito, cioè la rinuncia ad un credito vantato dal de cuius.

Impugnazione del Testamento

Sia il testamento pubblico che quello olografo possono essere impugnati. Il motivo dell’impugnazione determina chi può agire e entro quali termini:


Un discorso a sé va fatto invece per il testamento che sia o risulti essere lesivo dei diritti dei legittimari: il caso classico prevede che il testatore escluda espressamente uno dei figli, il che, salvo i casi di indegnità, non è ammesso. In questi casi, tuttavia, non sarà necessario impugnare il testamento ma il codice prevede azioni ad hoc:

redazione del testamento olografo

Per procedere alla redazione autonoma del testamento olografo ricorda che:

In conclusione

Il testamento è un atto centrale, benchè non indispensabile, nel procedimento di successione mortis causa, è un atto personalissimo, revocabile in ogni momento, che può essere redatto di pugno dal testatore osservando le formalità qui descritte. Il testatore è libero di disporre come meglio ritiene delle proprie sostanze, fermi i diritti dei legittimari che, laddove violati dalle disposizioni di ultima volontà, possono sempre essere tutelati in giudizio.