Il testamento

In questo articolo viene presentata una panoramica sul testamento, sulle tipologie di testamento e sulle criticità più frequenti.
Il sistema giuridico italiano prevede diverse forme di testamento, ovvero l’atto con il quale un soggetto (denominato testatore) dispone del proprio patrimonio, o di parte di esso, per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Il testamento è un atto a contenuto principalmente patrimoniale, ma può prevedere anche disposizioni di natura non patrimoniale con rilevanza giuridica, come il riconoscimento di un figlio naturale, la designazione di un tutore, la riabilitazione dell’indegno o la nomina dell’esecutore testamentario. Esistono anche disposizioni che non hanno rilevanza giuridica, ma solo valore morale o religioso.
Il testamento è uno degli atti cosiddetti “personalissimi”, che cioè non possono essere delegati a nessun’altra persona. Inoltre, è un atto sempre revocabile dal testatore, per cui di norma un testamento successivo indica la revoca dei precedenti, e laddove la revoca non sia espressa si ha anche revoca implicita almeno per le disposizioni del testamento più recente incompatibili con quelle dei testamenti precedenti. Questo, peraltro, dimostra che l’espressione “atto di ultime volontà” racchiude il senso profondo dell’istituto non limitandosi ad un mero modo di dire.
A tutela della facoltà di revoca del testamento la legge prevede espressamente che “non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto” (art. 679 c.c.)
Le norme che disciplinano il testamento sono parte del Codice Civile, in specie gli artt.587 e seguenti.
Il Codice distingue tra testamenti ordinari e testamenti speciali:
Testamenti Ordinari
- Il testamento pubblico (per atto ricevuto da un notaio): Questo tipo di testamento è redatto dal notaio in presenza di due testimoni. Il testatore dichiara le sue volontà al notaio, che provvede a trascriverle. Il termine “pubblico” si riferisce al fatto che l’atto è redatto da un pubblico ufficiale, il notaio, e non implica la divulgazione del suo contenuto (prima della morte). Una volta sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio, il testamento è conservato tra gli atti di ultima volontà ricevuti dal notaio e, successivamente (laddove il notaio dovesse andare in pensione prima della morte del testatore e quindi dell’apertura del testamento), presso l’Archivio Notarile. Non appena il notaio viene a conoscenza della morte del testatore, comunica l’esistenza del testamento agli eredi e ai legatari di cui conosce il domicilio o la residenza e provvede alla sua pubblicazione mediante la redazione di un verbale. Il testamento pubblico ha lo stesso valore giuridico di un testamento olografo e può essere da questo revocato.
- Il testamento olografo (per mano dello stesso testatore): Il testamento olografo è redatto interamente di pugno dal testatore. Per essere valido, deve essere scritto, datato e sottoscritto integralmente a mano dal testatore. Non è ammesso l’uso di strumenti meccanici o elettronici, né la scrittura da parte di terzi, nemmeno sotto dettatura. Non ci sono requisiti specifici per il supporto cartaceo. Un testamento olografo successivo può revocare un precedente testamento pubblico, anche senza una revoca espressa, qualora le disposizioni siano incompatibili. È comunque opportuno inserire una dichiarazione espressa di revoca per evitare incertezze interpretative. Dopo la morte del testatore, chiunque sia in possesso di un testamento olografo ha l’obbligo di presentarlo ad un notaio per la pubblicazione. La pubblicazione avviene mediante la redazione di un verbale in forma di atto pubblico, previa presentazione di un estratto dell’atto di morte. Chiunque creda di avervi interesse può ricorrere al Tribunale per fissare un termine per la pubblicazione. La mancata consegna del testamento olografo al notaio o, peggio, la sua distruzione o occultamento determina responsabilità penali e relative sanzioni, mentre a livello civile può comportare anche l’esclusione dalla successione per indegnità. È possibile depositare fiduciariamente un testamento olografo presso un soggetto di fiducia, pratica che spesso sostituisce il meno utilizzato testamento segreto.
- Il testamento segreto (in parte atto del testatore e in parte del notaio): Questo tipo di testamento rappresenta una combinazione tra testamento olografo e testamento pubblico: può essere scritto dal testatore o da terzi, anche con mezzi meccanici, nel qual caso però deve essere sottoscritto in ogni mezzo foglio dal testatore. Il documento contenente le disposizioni deve essere sigillata con un sigillo sì che non si possa aprire o sostituire senza che il fatto sia evidente e va consegnato ad un notaio, il quale redige un verbale di ricevimento dell’involucro. Sebbene offra il vantaggio della riservatezza sul contenuto e della conservazione sicura, è scarsamente utilizzato e generalmente sostituito dal deposito fiduciario del testamento olografo. Come gli altri testamenti, ha lo stesso valore e può essere revocato da un testamento olografo. Dopo la morte, il notaio procede alla pubblicazione con modalità simili a quelle del testamento olografo.
È importante precisare che la legge non consente il testamento orale: la volontà testamentaria, per essere valida, deve essere espressa in una delle forme previste dalla legge. Dichiarazioni in letto di morte o confessioni a persone di fiducia non hanno valore testamentario.
Testamenti Speciali
La legge prevede anche tipologie di testamenti espressamente definiti “speciali”, che hanno scarsa applicazione pratica. Questi includono il testamento in luogo di malattia contagiosa, calamità pubbliche o infortuni, il testamento a bordo di nave o aeromobile, e il testamento di militari e assimilati.
Contenuto Atipico del Testamento
Come accennato, i contenuti del testamento non sono necessariamente limitati alle sole disposizioni patrimoniali attributive di eredità o legato. Con il testamento, infatti, si possono regolare non solo interessi patrimoniali, ma anche tutti gli interessi non patrimoniali, anche oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
Un classico esempio di disposizione testamentaria a carattere non patrimoniale è il riconoscimento di un figlio. In quest’eventualità vi sono anche effetti patrimoniali necessari poichè i figli hanno diritto ad una quota riservata dell’eredità, pertanto il riconoscimento di un figlio determina un ricalcolo delle quote di legittima.
Inoltre non sono infrequenti disposizioni che prevedono il riconoscimento di un debito del de cuius verso un erede o verso terzi, così come anche la remissione di un debito, cioè la rinuncia ad un credito vantato dal de cuius.
Impugnazione del Testamento
Sia il testamento pubblico che quello olografo possono essere impugnati. Il motivo dell’impugnazione determina chi può agire e entro quali termini:
- Nullità: In caso di mancanza di elementi essenziali come l’autografia o la sottoscrizione nel testamento olografo, chiunque vi abbia interesse può impugnare il testamento, e la nullità può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice. L’azione è imprescrittibile. D’altra parte un testamento nullo può anche essere convalidato dalle parti interessate, attraverso un apposito contratto oppure con una convalida implicita, ovvero con atti concludenti, incompatibili con l’esercizio dell’azione di nullità, che diano esecuzione alla volontà testamentaria.
- Annullabilità: In caso di vizi meno gravi, come la mancanza della data nel testamento olografo o la presenza di errore, violenza o dolo, solo chi ha interesse (ad esempio, l’erede escluso) può agire entro 5 anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie o da quando si è avuta notizia del vizio.
Un discorso a sé va fatto invece per il testamento che sia o risulti essere lesivo dei diritti dei legittimari: il caso classico prevede che il testatore escluda espressamente uno dei figli, il che, salvo i casi di indegnità, non è ammesso. In questi casi, tuttavia, non sarà necessario impugnare il testamento ma il codice prevede azioni ad hoc:
- azione per il riconoscimento della qualità di erede nel caso di pretermissione (ovvero di completa esclusione, come nell’esempio qui sopra);
- azione di riduzione delle disposizioni lesiva della quota di riserva e conseguente reintegrazione della legittima (nel caso in cui l’erede legittimario abbia ricevuto meno di quanto spettantegli secondo le disposizioni del codice).
redazione del testamento olografo
Per procedere alla redazione autonoma del testamento olografo ricorda che:
- Il testamento è un atto personalissimo per la cui validità è necessaria la materiale redazione (esclusiva nel caso del testamento olografo) del testatore e la sottoscrizione deve essere apposta in calce (cioè alla fine del testo): eventuali post scriptum potrebbero validamente essere contestati e dichiarati nulli).
- È nullo il testamento congiuntivo fatto da più persone: ogni foglio dovrebbe contenere il testamento di una sola persona.
- Il testamento è sempre revocabile: sono nulli i patti con cui il testatore si obbliga a non modificare il testamento o a disporre in favore di specifiche persone.
- Al coniuge spettano di diritto il diritto di abitazione sulla residenza familiare e il diritto d’uso dei mobili che la arredano, senza necessità di menzione nel testamento.
- Le disposizioni relative a funerali e sepoltura (es. cremazione) è preferibile siano inserite in un documento separato, redatto con le stesse modalità del testamento olografo e consegnato ad una persona di fiducia o ai propri cari, dal momento che il testamento viene pubblicato successivamente alle esequie.
- Allo stesso modo, le disposizioni sulla donazione degli organi non dovrebbero essere nel testamento per la tardiva leggibilità. Laddove di interesse per il testatore è quindi utile redigere (e depositare) un cd. testamento biologico in cui esprimere tali preferenze.
In conclusione
Il testamento è un atto centrale, benchè non indispensabile, nel procedimento di successione mortis causa, è un atto personalissimo, revocabile in ogni momento, che può essere redatto di pugno dal testatore osservando le formalità qui descritte. Il testatore è libero di disporre come meglio ritiene delle proprie sostanze, fermi i diritti dei legittimari che, laddove violati dalle disposizioni di ultima volontà, possono sempre essere tutelati in giudizio.