Trasferimento d’autorità di un militare e legge 104/1992

Può un militare che gode dei benefici di cui alla legge 104/1992 (c.d. legge per i disabili) essere trasferito d’autorità?

Il caso riguarda un militare sottoposto ad indagine penale trasferito d’autorità a ben 559 km dalla sua residenza e da quella della sua famiglia.

È un caso paradigmatico del rapporto tra diritto amministrativo e diritto penale.

Il militare in questione gode dei benefici di cui alla legge 104/1992 per assistere la moglie disabile. Inoltre, nell’ambito del procedimento penale, il GIP ha rigettato l’applicazione di misura cautelare ritenendo che nessun indizio di reità gravasse sul medesimo.

Il militare ha perciò proposto ricorso lamentando l’eccesso di potere e la violazione del principio di proporzionalità oltreché la violazione della legge 104/1992 anche alla luce dell’art.32 della Costituzione.

Il TAR Bari ha accolto il ricorso cautelare con ordinanza n.470/2020. L’Avvocatura dello Stato ha proposto ricorso che è stato respinto in sede cautelare dal Consiglio di Stato con ordinanza 6469/2020 che ha confermato la decisione del TAR Bari.

Dopodiché il TAR Bari in sede di merito, rovesciando la sua precedente decisione, ha ritenuto legittimo il trasferimento d’autorità in quanto:

  1.  l’individuazione della sede non è contraddittoria rispetto all’avvenuta concessione dei permessi retribuiti di cui all’art. 33, comma 3, l. n. 104 del 1992 per l’assistenza del coniuge e alla riconosciuta possibilità di chiederli nuovamente (ove di interesse), una volta avvenuto il trasferimento;
  2. la moglie del ricorrente non è vincolata alla permanenza nel luogo di residenza a causa del suo lavoro ed anzi in quanto insegnante può trasferirsi nella sede di servizio del proprio coniuge essendo prevista in questi casi una corsia preferenziale in deroga alla posizione in graduatoria.

Il militare ha dunque proposto appello ed il Consiglio di Stato il quale ha accolto il ricorso con ordinanza n.924/2021 in considerazione del fatto che il trasferimento impugnato potrebbe comportare significativi pregiudizi per le abitudini di vita dei componenti del nucleo familiare.

In sede di merito il Consiglio di Stato ha definitivamente accolto il ricorso del militare con sentenza n.49/2022 in quanto nel caso di specie, pur prevalendo le esigenze organizzative dell’amministrazione, e pur dovendo ritenersi prioritario l’interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio sono stati totalmente trascurate le esigenze del militare.